Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Le province di Napoli e di Avellino, entro il termine di dodici mesi decorrente

 

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dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni degli organi delle due province di cui al citato comma 1 e della provincia Nolana.
      3. Fino alla data delle elezioni di cui all'articolo 3, gli organi delle province di Napoli e di Avellino continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.